Erogazione mensile TFR

Negli ultimi anni abbiamo assistito alla diffusione della prassi di corrispondere il Trattamento di Fine Rapporto in busta paga ogni mese, con una maggiore frequenza tra le piccole aziende e in specifici settori e spesso su richiesta dei dipendenti stessi. Questa, che appare una soluzione comoda e vantaggiosa per entrambe le parti, in realtà non trova alcun fondamento normativo e può esporre il datore di lavoro a rischi rilevanti sotto il profilo giuslavoristico e fiscale.

Una precisazione è d’obbligo. Per un periodo di tempo tale pratica è stata legittima in quanto la Legge di Stabilità 2015 aveva introdotto, per un periodo limitato di tempo, la “quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.)”. Tale norma prevedeva la possibilità in via opzionale e secondo specifiche condizioni, di erogare in busta paga la quota maturanda di TFR e quindi, per un periodo compreso tra il marzo 2015 e il giugno 2018 vi è stata questa possibilità. Ad oggi non è più così.

Su questa tematica si è recentemente espresso, con la nota 616 del 3 aprile scorso, anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che ha sottolineato come la corresponsione del rateo maturando in busta paga costituirebbe una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo. Ricordiamo infatti che il TFR, disciplinato dall’art. 2120 del Codice Civile, è una componente retributiva differita, destinata per sua natura a essere corrisposta alla cessazione del rapporto di lavoro e che la normativa prevede la possibilità, in via eccezionale, di anticipazione, ma solo in presenza di determinati requisiti riportati nell’articolo di Legge. Benché si faccia riferimento alla possibilità di previsioni di maggior favore stabilite dai CCNL o contratti individuali, queste non possono prevedere la corresponsione mensile o periodica del TFR, così da venir meno al fondamento dell’istituto. La Cassazione ha infatti più volte ribadito l’illegittimità di tali prassi, precisando che il TFR erogato anticipatamente non può considerarsi validamente corrisposto e resta comunque dovuto alla fine del rapporto.

Come specificato nella recente nota dell’INL, laddove in caso di ispezione si ravvisino le descritte ipotesi di anticipazione, il personale ispettivo dovrà intimare al datore di lavoro di accantonare le quote di TFR illegittimamente anticipate attraverso l’adozione del provvedimento di disposizione di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 124 del 2004.

Per noi consulenti del lavoro è importante sensibilizzare le aziende su questo tema, non solo perché si tratta di un comportamento illegittimo, ma anche per il rischio e le notevoli ricadute economiche in termini contributivi, fiscale e di ricostituzione del fondo per il datore di lavoro in caso di ispezione e contenzioso.