Riforma sportiva e collaborazioni - Decreto Legislativo n.36/2021
Lavoratore sportivo
- il D.Lgs. n.36/2021 stabilisce la durata massima di 5 anni per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, nel settore sportivo;
- le comunicazioni relative al rapporto di lavoro, avvengono tramite Siul;
- obbligo di emissione del cedolino paga e della tenuta del LUL;
- obbligo di apertura della posizione INAIL;
- i contributi previdenziali saranno versati al fondo ex Enpals attraverso il flusso Uniemens
Co.co.co
- possono essere di tipo sportivo oppure amministrativo;
- possono essere adottare nel caso in cui l’attività prestata non superi 24 ore settimanali;
- le comunicazioni relative alle collaborazioni sportive, avvengono tramite RAS, mentre quelle relative alle collaborazioni amministrative, avvengono tramite Siul;
- obbligo di emissione del cedolino paga e della tenuta del LUL, per compensi superiori ad €. 15.000 annui;
- la tutela assicurativa è garantita tramite il tesseramento;
- i contributi previdenziali saranno versati alla Gestione Separata
Prestazioni occasionali
- sono previste, ma circoscritte realmente al requisito dell’occasionalità
Volontari
- prestano il proprio tempo senza alcun corrispettivo;
- può essere riconosciuto un rimborso spese non superiore ad €. 150 mensili