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Riforma sportiva e collaborazioni - Decreto Legislativo n.36/2021

Lavoratore sportivo

  • il D.Lgs. n.36/2021 stabilisce la durata massima di 5 anni per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, nel settore sportivo;
  • le comunicazioni relative al rapporto di lavoro, avvengono tramite Siul;
  • obbligo di emissione del cedolino paga e della tenuta del LUL;
  • obbligo di apertura della posizione INAIL;
  • i contributi previdenziali saranno versati al fondo ex Enpals attraverso il flusso Uniemens

Co.co.co

  • possono essere di tipo sportivo oppure amministrativo;
  • possono essere adottare nel caso in cui l’attività prestata non superi 24 ore settimanali;
  • le comunicazioni relative alle collaborazioni sportive, avvengono tramite RAS, mentre quelle relative alle collaborazioni amministrative, avvengono tramite Siul;
  • obbligo di emissione del cedolino paga e della tenuta del LUL, per compensi superiori ad €. 15.000 annui;
  • la tutela assicurativa è garantita tramite il tesseramento;
  • i contributi previdenziali saranno versati alla Gestione Separata

Prestazioni occasionali

  • sono previste, ma circoscritte realmente al requisito dell’occasionalità

Volontari

  • prestano il proprio tempo senza alcun corrispettivo;
  • può essere riconosciuto un rimborso spese non superiore ad €. 150 mensili