ACCONTO IVA

L'obbligo di versamento di un acconto sull'IVA dovuta per l'ultimo periodo dell'anno, mese o trimestre, è disposto dall'art. 6 della Legge n.4053/90.

Il termine per il versamento dell'acconto è fissato il giorno 27 del mese di dicembre di ogni anno. Per l'anno 2024, tale termine scade, dunque, il 27.12.2024.

AMBITO APPLICATIVO

In linea generale, sono tenuti a versare l'acconto IVA tutti i soggetti passivi, obbligati alla liquidazione periodica del tributo, sia che essa sia su base mensile oppure su base trimestrale.

Sono invece esonerati dall'obbligo di versamento dell'acconto IVA i seguenti soggetti passivi:

  • coloro che devono versare un acconto inferiore ad €. 103,29;

  • coloro che hanno cessato, o cessano, l'attività nel corso del 2024 e non sono tenuti ad effettuare alcuna liquidazione periodica dell'imposta relativa al mese di dicembre 2024, per i contribuenti mensili, oppure all'ultimo trimestre del 2024, per i contribuenti trimestrali;

  • i soggetti in regime agricolo di esonero art. 34 comma 6 del D.P.R. 633/72;

  • i soggetti che esercitano attività di intrattenimento art. 74 comma 6 del D.P.R. 633/727;

  • le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario di cui alla Legge n.398/91;

  • i soggetti che hanno aderito al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile di cui all'art. 27 comma 1 e 2 del D.L. 988/2011;

  • i soggetti che fruiscono del regime forfetario art. 1 commi 54 - 89 della Legge 190/2014;

  • i soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili agli effetti dell'IVA;

  • i soggetti che hanno effettuato operazioni attive esclusivamente nei confronti della Pubblica Amministrazione, con il meccanismo dello split payment

Risultano, inoltre esonerati dall'obbligo di versamento, anche:

  • i soggetti passivi che hanno iniziato l'attività nel corso del 2024;

  • i soggetti passivi mensili che abbiano evidenziato un credito IVA nella liquidazione relativa al mese di dicembre 2023;

  • i soggetti passivi trimestrali che abbiano evidenziato un credito IVA nella liquidazione relativa all'ultimo trimestre del 2023;

i soggetti passivi che prevedano di evidenziare un credito IVA nell'ultima liquidazione, mensile oppure trimestrale, relativa al 2024.

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE

Premettendo che al soggetto passivo è concessa la facoltà di versare l'acconto applicando il metodo a lui più favorevole, i soggetti tenuti al versamento dell'acconto IVA 2024 possono determinare l'importo dovuto in base a una delle seguenti modalità:

  • metodo storico che prevede il versamento di un importo pari all'88% dell'imposta dovuta nell'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente;

  • metodo previsionale che determina l’imposta dovuta sulla base della stima delle operazioni riferite all'ultimo mese o dell'ultimo trimestre del 2024, applicando l'aliquota dell'88%;

  • metodo analitico che basa il calcolo sulle operazioni effettuate nell'ultimo periodo dell'anno (mese o trimestre) fino alla data del 20.12.2024.

MODALITA’ DI VERSAMENTO

Per il versamento dell'acconto, tutti i contribuenti devono utilizzare il modello di pagamento F24, utilizzando il codice tributo 6013 se si tratta di soggetti passivi d’imposta con liquidazione IVA mensile oppure il codice tributo 6035 se i soggetti passivi d’imposta liquidano l’imposta con cadenza trimestrale.

L'acconto IVA non è dovuto se l'importo determinato è inferiore ad €. 103,29.