AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE

Norma

Legge n.39 del 03/02/1989 che regola le attività di mediazione:

  • immobiliare (compravendita e locazione di immobili e terreni);

  • merceologica (affari relativi a merci);

  • servizi vari (mediazione relativa ai servizi non ricompresi nelle precedenti tipologie di mediazione)

 

ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE

 

Descrizione

Intermediazione nell'acquisto, vendita ed affitto di immobili e/o terreni per conto terzi; servizi di consulenza e stima nell'acquisto, vendita ed affitto di immobili e/o terreni per conto terzi, senza alcun rapporto di collaborazione e/o dipendenza. Sono escluse le attività legali.

 

Requisiti

  • generali: maggiore età e godimento dei diritti civili;

  • morali e di onorabilità: assenza di condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici

  • professionali: diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo universitario ed in aggiunta il superamento di un esame di idoneità.

I requisiti generali, morali e di onorabilità, nonché quelli professionali, devono essere posseduti:

  • dal titolare dell'impresa individuale;

  • da tutti i soci delle snc;

  • da tutti i soci accomandatari delle sas;

  • dai legali rappresentanti delle società di capitali;

  • dai preposti all'attività di mediazione.

 

Incompatibilità

L’attività di mediazione, sia svolta in forma individuale che in forma societaria è incompatibile con:

  • attività imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione di beni afferenti il medesimo settore per il quale si esercita attività di mediazione;

  • attività svolta in qualità di dipendente pubblico (ad eccezione di un rapporto a tempo parziale inferiore al 50% delle ore contrattualmente previste);

  • attività svolta in qualità di dipendente o collaboratore di imprese esercenti servizi finanziari;

  • esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore per il quale si esercita attività di mediazione;

  • situazioni di conflitto di interesse.

 

Polizza assicurativa

Responsabilità civili per negligente od errori professionali, quale garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti, il cui ammontare minimo di copertura è fissato a:

  • . 260.000 per impresa individuale

  • . 520.000 per società di persone

  • . 1.550.000 per società di capitali