Convalida dimissioni
La procedura di convalida per le dimissioni è stata introdotta dal legislatore nel 2012 al fine di contrastare il fenomeno delle cosiddette “dimissioni in bianco”.
Con l’introduzione poi delle dimissioni telematiche la convalida è stata mantenuta solo per le dimissioni che avvengono in un periodo particolare della vita del lavoratore o della lavoratrice. Si parla in questo caso di dimissioni “protette” proprio perché valide solo a seguito di convalida e si hanno solo nei seguenti casi:
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dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in stato di gravidanza
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dimissioni rassegnate dalla lavoratrice o dal lavoratore nei primi 3 anni di vita del bambino ovvero nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento e, in caso di adozione internazionale, fino ai 3 anni dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ovvero della comunicazione dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento
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dimissioni rassegnate dalla lavoratrice tra la data delle pubblicazioni e l’anno successivo alla celebrazione del matrimonio. A partire dal 5 giugno 2016, in seguito all’entrata in vigore della legge n. 76/2016, le disposizioni in questione trovano applicazione anche alla lavoratrice parte di un’unione civile.
N.B. Le dimissioni rientranti nelle fattispecie sopra elencate necessitano di convalida anche quando il lavoratore o la lavoratrice si trovino in periodo di prova.
E’ evidente la funzione “sociale” della procedura della convalida finalizzata ad incentivare la genitorialità ed evitare risoluzioni dei rapporti di lavoro che non siano frutto di decisioni genuine e spontanee.
Per questo motivo i lavoratori in oggetto devono rivolgersi l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente in base alla loro residenza, così che i funzionari possano verificare la reale volontà del genitore di lasciare il proprio posto di lavoro.
Tale accertamento si fonda quasi esclusivamente sulle dichiarazioni, o meglio, sul colloquio con il funzionario, che dovrà informare la lavoratrice/lavoratore sui principali diritti riguardanti la genitorialità, per poi sincerarsi della genuinità delle dimissioni. A tal fine, il funzionario dovrà capire se la lavoratrice/lavoratore abbia ricevuto degli “incentivi all’esodo”, se il datore di lavoro abbia negato orari flessibili o part-time, ovvero se le dimissioni siano conseguenza del passaggio ad altra azienda.