Decesso del Dipendente
La morte di un lavoratore dipendente è fonte di adempimenti e obblighi per il datore di lavoro.
Il rapporto si risolve per causa di forza maggiore e scattano una serie di attività previste dalla legge.
L’azienda deve comunicare al Centro per l’impiego l’avvenuta risoluzione del rapporto.
Le somme maturate e spettanti al lavoratore deceduto vengono corrisposte agli eredi con modalità differenti.
Nell’ambito degli elementi retributivi maturati in costanza del rapporto di lavoro dal dipendente deceduto il legislatore opera una distinzione, tenendo separate le indennità di fine rapporto da ogni altro elemento maturato e non corrisposto.
TFR e indennità sostitutiva del preavviso.
Il TFR e l'indennità sostitutiva del preavviso devono essere corrisposti ai familiari del lavoratore deceduto, più precisamente: coniuge, figli e, se conviventi a carico del lavoratore, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo.
In mancanza delle persone suddette, le indennità sono suddivise secondo le disposizioni testamentarie o in base alla successione legittima.
Il TFR e l'indennità sostitutiva del preavviso vengono acquisiti dagli aventi diritto come diritto proprio e personale e non come diritto successorio, il datore di lavoro non può compensare eventuali suoi crediti con le indennità che deve pagare, ad eccezione delle anticipazioni del TFR fatte in corso di rapporto.
In caso di morte del lavoratore, ai fini della liquidazione dell’indennità sostitutiva del preavviso e del TFR agli eredi, la parte dell’unione civile è equiparata al coniuge.
I beneficiari delle indennità di fine rapporto devono presentare al datore di lavoro i seguenti documenti:
- stato di famiglia,
- certificato di morte del lavoratore,
- atto notorio che attesti lo stato di convivenza di parenti ed affini,
- copia del testamento e, in caso di successione legittima, atto notorio.
- In presenza di figli minorennirappresentati dal giudice tutelare (che ha il compito di accettare le indennità) occorre presentare copia della delibera del giudice.
Altri compensi I compensi maturati durante il rapporto (retribuzione, ratei di mensilità aggiuntive, indennità per ferie non godute, ecc.) possono essere assegnati per testamento oppure, in mancanza, sulla base della successione legittima.
Tassazione delle somme corrisposte.
In caso di decesso del lavoratore dipendente sono previste diverse modalità di tassazione a seconda che si tratti delle somme già corrisposte al lavoratore o di somme spettanti agli eredi.
Per quanto riguarda le somme messe in pagamento prima del decesso, con effettivo versamento della ritenuta d’acconto, anche se non riscosse dal lavoratore il datore di lavoro deve rilasciare una CU intestata al lavoratore deceduto con indicazione:
- degli importi effettivamente riscossi dal lavoratore;
- degli importi sui quali il datore aveva operato e versato la ritenuta anche se non riscossi dal lavoratore;
- delle ritenute effettuate su tali importi e le detrazioni d’imposta spettanti fino alla data del decesso senza obbligo di effettuare il conguaglio.
Il calcolo dell’esatto ammontare avverrà in sede di dichiarazione dei redditi redatta a nome del lavoratore deceduto alla cui presentazione è tenuto uno degli eredi ai sensi del DPR 600/73.
Per le somme maturate e non ancora liquidate o in corso di maturazione sono da assoggettare a tassazione separata in capo agli eredi:
- la retribuzione per le ore lavorate o comunque retribuite del mese in cui è avvenuto il decesso; •
- i ratei di 13^ e di 14^ o dei premi annui in corso di maturazione, ratei di ferie, permessi, riduzione di orario, ecc. maturati e non goduti;
- le competenze arretrate;
- ogni altro compenso se messo a disposizione del dipendente, ma per il quale non sia stata effettuata e versata la ritenuta d’acconto relativa.
Il datore deve:
- provvedere a tassare separatamente con la prima aliquota dello scaglione di reddito (23%);
- certificare le somme corrisposte e le ritenute operate;
- rilasciare a ogni erede una certificazione.
La CU deve contenere i seguenti dati:
- dati del datore;
- dati dell’erede nella casella dei percettori;
- ammontare delle somme e dei valori corrisposti;
- ritenute operate;
- detrazioni effettuate;
- dati del deceduto e il suo numero di codice fiscale nella casella annotazioni (codice AB); la situazione di eredità o di erogazione di indennità in caso di morte (art.2122 del codice civile).
Per le competenze maturate in costanza di rapporto (premi di produttività, straordinari ecc.) andranno tassate con aliquota del 10% a titolo di imposta sostitutiva. Il decesso del lavoratore dipendente fa venir meno l'obbligo per il sostituto d’imposta di effettuare le operazioni di conguaglio. Se il decesso avviene prima dell'effettuazione o della conclusione del conguaglio a debito, il sostituto dovrà comunicare agli eredi l'ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che saranno versate dagli stessi eredi secondo i termini e le modalità previsti per la dichiarazione dei redditi. Nel caso di conguaglio a credito il sostituto comunicherà agli eredi i relativi importi indicandoli anche nell’ultima certificazione dei redditi Modello CU che sarà rilasciato. Gli eredi utilizzeranno tale credito nella successiva dichiarazione che gli stessi dovranno o comunque potranno presentare per conto del de cuius.
Si ricorda che, in caso di conguaglio derivante da assistenza fiscale sospesa o non effettuata, nel modello della CU dovrà essere indicato il codice C (decesso) alla casella 51.
Per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavviso, il datore di lavoro deve:
- assoggettarli a tassazione separata come di consueto (art.17 TUIR);
- l’imposta così determinata è dovuta dagli eredi in proporzione all’ammontare percepito da ciascuno;
- redigere la CU;
- indicare nel campo delle indennità di fine rapporto la quota spettante riferita all’erede al quale la certificazione è destinata, mentre i restanti campi devono essere redatti con riferimento all’indennità così come maturata in capo al deceduto. Gli eredi predisporranno la loro dichiarazione dei redditi computando ai redditi da essi prodotti, anche gli importi ereditati
Indennità per morte
Nel caso in cui al momento del decesso l'assicurato non abbia maturato il diritto alla pensione, è concessa a favore del coniuge un'indennità "una tantum" pari a 45 volte i contributi versati, a condizione che nel quinquennio precedente il decesso risulti accreditato almeno un anno di contribuzione.
In assenza del coniuge l'indennità spetta ai figli, purché sussistano i requisiti soggettivi per il diritto alla pensione.
Nel sistema contributivo l'indennità "una tantum" compete ai superstiti, che non abbiano diritto a rendita per infortunio sul lavoro o per malattie professionali per lo stesso evento e che si trovino nelle condizioni reddituali per il diritto all'assegno sociale (€ 6.079,45, pensionato solo e € 12.158,90 pensionato coniugato, nel 2022). La misura dell'indennizzo è pari all'ammontare mensile dell'assegno sociale (€ 467,65, nel 2022) moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata.