Orario di lavoro e gestione del lavoro straordinario
Facciamo chiarezza
Il contatto di lavoro può essere a tempo pieno (40 ore settimanali- salvo diverse previsione dei CCNL) o a tempo parziale ossia meno di 40 ore settimanali.
In questo ultimo caso il lavoro può essere distribuito su tutti i giorni della settimana (part time orizzontale) oppure solo su alcuni giorni con orario pieno (part time verticale).
Se invece la prestazione si svolge alcuni giorni ad orario ridotto e alcuni a orario pieno (sempre sotto le 40 ore settimanali allora è un part time misto).
Quali sono i limiti?
L’orario normale di lavoro sono 40 ore settimanali o in base ai CCNL che possono stabilire una durata inferiore (es 34 ore) o superiore (es 45 ore) ma in ogni caso non potrà essere superiore a 48 ore settimanali su 7 giorni comprese le ore di straordinario.
Il riposo giornaliero è quantificato in 11 ore consecutive ogni 24 ore. Anche in tal caso i CCNL possono derogare a condizione che al lavoratore siano accordati riposi compensativi equivalenti.
Il riposo settimanale invece è stabilito in 24 ore consecutive (solitamente coincidenti con la domenica). Tale periodo è calcolato come media in un lasso di tempo non superiore a 14 giorni.
Anche in tal caso i CCNL possono prevedere eccezioni alla cadenza di detto riposo in base all’attività lavorativa (es commessi di negozio per i quali il riposo coincide con la chiusura settimanale del negozio).
In tema di pause se l’orario giornaliero è superiore a 6 ore si ha diritto ad una pausa per il recupero psico-fisico o per il pasto la cui durata è stabilita dai CCNL ma non può essere inferiore a 10 minuti.
E la retribuzione?
Si tratta di lavoro straordinario quello che eccede l’orario normale di lavoro (40 ore settimanali o il diverso full time previsto dai CCNL). La maggiorazione sulla retribuzione è stabilita dai singoli CCNL applicati in azienda.
Si parla invece di lavoro supplementare quando l’orario di lavoro stabilito è un part time e il lavoratore presta la sua attività oltre all’orario concordato ma non oltre il full time previsto dal CCNL. Anche in tal caso
La maggiorazione sulla retribuzione è stabilita dai singoli CCNL applicati in azienda.