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Leoni da tastiera? Attenzione, si rischia il reato per diffamazione

Basta uno “stato” su WhatsApp per essere processati e condannati per diffamazione?

La risposta è sì e a stabilirlo è stata la corte di Cassazione.

Quindi… occhio a cosa scriviamo sulle varie applicazioni che usiamo per parlare con amici e conoscenti!

Sono necessarie poche righe o una semplice foto con contenuti particolarmente critici o offensivi visibili ai contatti per commettere il reato di diffamazione.

Secondo l'art. 595 del Codice penale, è condannabile "chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione".

Il primo caso giurisprudenziale di diffamazione riguardante WhatsApp vede coinvolto un uomo di Caltanissetta colpevole di aver pubblicato nel proprio stato di WhatsApp contenuti lesivi alla reputazione della persona offesa.

Il reato si realizza appunto in quanto tutti i soggetti presenti nella rubrica dello scrivente e dotati dell’applicazione possono leggerne i contenuti.

“Le affermazioni lesive dell'onore e del decoro della persona offesa enunciate sullo stato di WhatsApp possono integrare il reato di diffamazione se i contenuti ivi presenti sono visibili ai contatti (V° Sezione Penale S.C. sentenza n. 33219/2021).

La sanzione ha condannato l’interessato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile (3.000 oltre gli accessori di legge) e al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000 in favore della Cassa delle Ammende. 

In cosa consiste la pena per il reato di diffamazione?

Secondo l’art. 595 del Codice Penale, "Chiunque comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 1.032,00. 

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a € 2.065,00. 

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a €516,00.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate”. 

Quali sono i presupposti?

  • l'assenza dell'offeso, consistente nell'impossibilità che la persona offesa percepisca direttamente l'addebito diffamatorio;
  • l'offesa alla reputazione di un soggetto determinato (offeso);
  • comunicazione a più persone (divulgazione con qualsiasi mezzo ad almeno due persone del fatto offensivo).

Procedibilità: querela della persona offesa (nei 3 mesi successivi alla conoscenza dell’atto diffamatorio). 

La differenza sostanziale tra il più grave reato di diffamazione e quello di ingiuria sta appunto nella presenza – in caso di ingiuri – del soggetto offeso.