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Il contratto a tempo indeterminato e le novità 2021

Il contratto a tempo determinato è un contratto di lavoro subordinato nel quale è prevista una durata predeterminata, mediante l'apposizione di un termine.

Come ogni buon CDL sa, la forma comune del rapporto di lavoro resta il contratto a tempo indeterminato, pertanto, l’apposizione del termine è subordinata al rispetto di determinate condizioni.

Innanzitutto, l’apposizione è ammessa ai sensi del D.lgs. 81/2015 e deve risultare da atto scritto, altrimenti è priva d’effetto.

Quali sono i limiti di durata del contratto a tempo determinato?

L’assunzione è sempre ammessa per un massimo di 12 mesi, con possibilità di estensione a 24 mesi in base ad almeno una delle seguenti condizioni previste dall’art. 19:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;
  • esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

È possibile effettuare quattro proroghe e infiniti rinnovi ognuno dei quali, essendo una nuova assunzione, vuole la causale. 

Cosa succede in caso di superamento dei limiti di proroga?

In caso di superamento dei limiti di proroga il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

Dopo i 12 mesi è necessaria la presenza di specifiche ragioni giustificatrici:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
  • esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

In caso di assenza, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Chi sono i soggetti esclusi?

La forma del contratto a tempo determinato non è ammessa nei seguenti casi:

  • Per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
  • Presso unità produttive nelle quali si è preceduto, nei 6 medi precedenti, a licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;
  • Presso unità produttive nelle quali è in atto la cassa integrazione che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato.
  • Da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi. 

Cosa succede se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine?

Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto (20% fino al decimo giorno successivo e 40% per ciascun giorno ulteriore)

Se il rapporto di lavoro continua oltre i 30 giorni (50 giorni per i contratti di almeno 6 mesi) il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.

Un ulteriore contratto a tempo determinato, della durata massima di 12 mesi, può essere stipulato presso l’ITL.

  • L’assunzione è ammessa nei limiti del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, salvo diversa previsione deI CCNL.
  • Nel caso di assunzioni a termine per più di 6 mesi, nel caso di lavoratrici in congedo di maternità, è necessario fare attenzione al diritto di precedenza.
  • È previsto il versamento del contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, aumentato dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.

Quali sono le novità introdotte nel 2021?

  1. Ai datori di lavoro che richiedono gli ammortizzatori sociali previsti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica ancora in atto è consentita la possibilità di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, derogando al divieto di apposizione del termine presso unità produttive nelle quali è in atto la cassa integrazione, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;
  2. Fino al 31/12/2021, in deroga alle disposizioni vigenti in materia e ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare il contratto a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, anche in assenza di causali e senza tenere conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti;
  3. Entra in vigore una nuova “causale” che prevede fino al 30 settembre 2022 specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro. Ovviamente restiamo in attesa dei rinnovi dei CCNL per poterne vedere l’applicazione.