Nuove tutele lavoratori fragili

Con la Legge 18 luglio 2025 n. 106, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 25 luglio 2025, sono state introdotte nuove tutele a favore dei cosiddetti lavoratori fragili, ovvero quei lavoratori affetti da malattie oncologiche, da malattie invalidanti o croniche anche rare, o che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.

Al fine di agevolare lo svolgimento dell’attività lavorativa in presenza delle condizioni sopra citate, è stata prevista la possibilità, per i lavoratori dipendenti pubblici o privati, di richiedere un periodo di congedo non retribuito per un massimo 24 mesi, continuativi o frazionati. Durante tale congedo il lavoratore conserva il posto di lavoro ma non percepisce retribuzione e non può svolgere altre attività lavorative. Tale periodo non è utile ai fini del computo dell’anzianità di servizio né previdenziale, ma può essere riscattato secondo la normativa vigente. Tale congedo decorre solo dopo l’esaurimento di altri periodi di assenza giustificata spettanti per legge o contratto, fermo restando l’applicabilità di eventuali previsioni più favorevoli contenute nella contrattazione collettiva.

Per poterne fare richiesta, è necessario essere in possesso di una certificazione della patologia rilasciata da medici di medicina generale o da medici specialisti, operanti in strutture pubbliche o private accreditate. I dati del Sistema Tessera Sanitaria e del Fascicolo Sanitario Elettronico possono essere utilizzati per i controlli dagli enti preposti.

Al termine del periodo di congedo, il lavoratore dipendente ha diritto di accedere in via prioritaria al lavoro agile, laddove compatibile con le mansioni.

Per i lavoratori autonomi con rapporto continuativo, tale periodo di sospensione arriva ad un massimo di 300 giorni l’anno.

Altra importante novità riguarda l’introduzione di nuove ore di permessi retribuiti specifici per il sostenimento di esami e cure. Dal 1° gennaio 2026 infatti, i lavoratori pubblici o privati affetti dalle patologie indicate, in fase attiva o in follow-up precoce, potranno usufruire di ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito, con copertura figurativa. Questi permessi permetteranno al lavoratore di assentarsi per: visite mediche, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche e/o cure mediche frequenti. Sarà necessaria la prescrizione di un medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.

Tale diritto è esteso anche ai lavoratori con figli minori nelle medesime condizioni di salute.

L’indennità corrisposta per tali ore sarà a carico INPS, si resta quindi in attesa di note operative rilasciate dall’Istituto per la corretta applicazione.

 

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