CNO: Novità normative e tematiche deontologiche - art. 27 Codice Deontologico
Gentile Collega,
con la presente illustriamo le ultime novità interpretative rese note dal Consiglio Nazionale relative al Codice Deontologico ed in particolare all’art. 27 che detta le regole della corretta relazione tra iscritti all’Albo, nel caso di subentro, affiancamento, sostituzione di un collega, nonché sull’interpretazione dell’art. 27, comma 5 – Verifiche sull’operato di altri colleghi (vedasi allegata comunicazione CNO).
In merito al contenuto di tale articolo, si ritiene che, nell’ambito delle prescrizioni del Codice, una particolare rilevanza debba essere attribuita alla buona prassi che il Collega che affianca altro iscritto all’Albo dei Consulenti del Lavoro, informi sempre quest’ultimo prima di accettare l’incarico, anche se l’oggetto del contratto che si va ad accettare risulta essere diverso da quello già attribuito ad altro Iscritto.
In particolare, frequente è il caso dell’affiancamento, con contratto di consulenza, ad altro professionista incaricato per i soli adempimenti. Accade infatti che un CdL, ricevuto un incarico di consulenza generica da un’azienda, acceda con delega al cassetto fiscale della stessa, senza tenere in alcun conto il fatto che altro iscritto è già presente in delega per l’attività professionale ordinaria.
Anche se la natura dei due incarichi non è la medesima, questo comportamento può considerarsi rispettoso del predetto art. 27 e del generale dovere di correttezza tra colleghi unicamente se accompagnato da una semplice informativa resa dall’Iscritto al Collega già in delega.
Tale doverosa informativa previene inoltre il verificarsi di potenziali violazioni del quinto comma dello stesso art. 27, che prevede il divieto di effettuare controlli o accertamenti in merito a situazioni riferentisi a clienti di altro collega.
Quanto sopra ovviamente non trova applicazione nel caso in cui ci si trovi in presenza di un incarico congiunto a due diversi CdL, disciplinato dall’art. 28 del Codice.
La corretta comunicazione tra iscritti all’Albo è una pratica da valorizzare sempre, anche se non esplicitamente prescritta, per rendere effettivi e concreti i principi di correttezza, trasparenza dei comportamenti, qualità ed efficacia della prestazione professionale che sono alla base del Codice deontologico e dell’etica professionale della Categoria e che garantiscono una civile e leale convivenza nell’ambito del gruppo professionale di appartenenza.