BONUS NATALE PER LAVORATORI DIPENDENTI - aggiornamento!
🆕Il D.L.167/2024 ha ampliato notevolmente la platea di utenti interessati dal cosiddetto Bonus Natale.
AGGIORNAMENTO: il decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167 ha apportato modifiche rispetto a quanto previsto dalla precedente norma riguardo il bonus Natale, allargandone la platea di beneficiari. Di fatto viene meno il requisito del coniuge a carico, ma viene imposta la limitazione di percezione a uno solo dei coniugi o conviventi, qualora per entrambi sussistano tutti i requisiti.
Il Decreto Omnibus (D.L. n. 113/2024 convertito con modifiche in Legge 7 ottobre 2024, n. 143) ha stabilito per l'anno 2024 l'erogazione di un'indennità di importo pari a 100 euro (cosiddetto Bonus Natale), per tutti i lavoratori dipendenti (sia a tempo determinato che indeterminato) per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
- il reddito complessivo del lavoratore non supera i 28.000 euro (oltre al reddito da lavoro dipendente si deve tener conto anche di redditi agevolati, redditi assoggettati a cedolare secca, mance, redditi da collaborazioni continuative, ecc. Non rilevano i redditi da abitazione principale e relative pertinenze);
- il lavoratore ha almeno un figlio a carico;
- il lavoratore ha il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) a carico OPPURE fa parte di un nucleo familiare cosiddetto monogenitoriale. Può essere percepito da uno solo membro del nucleo familiare (sia nel caso di coniugi che di conviventi), anche qualora entrambi i genitori ne avessero i requisiti.
- l’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante (ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi)
N.B. cosa si intende per nucleo monogenitoriale?
- l’altro genitore è deceduto;
- l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio;
- il figlio è stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus) oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus).
NON SPETTA QUINDI:
- al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all’anagrafe comunale;
- al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore senza alcuna formalizzazione all’anagrafe comunale;
- al lavoratore dipendente che vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale) ed è separato dall’altro genitore.
In tali ipotesi, il bonus non spetta poiché non si verifica nessuna delle due ipotesi al punto 3.
L’indennità in questione, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, è rapportata al periodo di lavoro (D.L. n. 113/2024, articolo 2-bis, comma 2). Sarà quindi obbligatorio, per la corretta erogazione del bonus, consegnare al datore di lavoro le eventuali CU provvisorie al fine di determinare il periodo di lavoro complessivo e il corretto conguaglio fiscale.
In ogni caso, nessuna riduzione del bonus deve essere effettuata in presenza di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro (ad esempio il part-time orizzontale, verticale o ciclico). In presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spetta il bonus, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.
Il bonus Natale può essere erogato solo su richiesta del lavoratore, il quale è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta (tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità in esame. Nell’apposita dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente anche i codici fiscali dell’eventuale coniuge a carico il codice fiscale dell’eventuale coniuge o convivente e del/dei figlio/i. In caso di più rapporti part time è possibile fare domanda a un solo datore di lavoro. Tale bonus verrà erogato unitamente alla tredicesima mensilità.
L’indennità è rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente ed è riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d’imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta. L’indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Qualora l’indennità erogata dal sostituto d’imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione (D.L. n. 113/2024, articolo 2-bis, comma 5).
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Il Decreto Omnibus (D.L. n. 113/2024 convertito con modifiche in Legge 7 ottobre 2024, n. 143) ha stabilito per l'anno 2024 l'erogazione di un'indennità di importo pari a 100 euro (cosiddetto Bonus Natale), per tutti i lavoratori dipendenti (sia a tempo determinato che indeterminato) per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
- il reddito complessivo del lavoratore non supera i 28.000 euro (oltre al reddito da lavoro dipendente si deve tener conto anche di redditi agevolati, redditi assoggettati a cedolare secca, mance, redditi da collaborazioni continuative, ecc. Non rilevano i redditi da abitazione principale e relative pertinenze);
- il lavoratore ha almeno un figlio a carico;
- il lavoratore ha il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) a carico OPPURE fa parte di un nucleo familiare cosiddetto monogenitoriale.
- l’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante (ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi)
N.B. cosa si intende per nucleo monogenitoriale?
- l’altro genitore è deceduto;
- l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio;
- il figlio è stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus) oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus).
NON SPETTA QUINDI:
- al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all’anagrafe comunale;
- al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore senza alcuna formalizzazione all’anagrafe comunale;
- al lavoratore dipendente che vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale) ed è separato dall’altro genitore.
In tali ipotesi, il bonus non spetta poiché non si verifica nessuna delle due ipotesi al punto 3.
L’indennità in questione, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, è rapportata al periodo di lavoro (D.L. n. 113/2024, articolo 2-bis, comma 2). Sarà quindi obbligatorio, per la corretta erogazione del bonus, consegnare al datore di lavoro le eventuali CU provvisorie al fine di determinare il periodo di lavoro complessivo e il corretto conguaglio fiscale.
In ogni caso, nessuna riduzione del bonus deve essere effettuata in presenza di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro (ad esempio il part-time orizzontale, verticale o ciclico). In presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spetta il bonus, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.
Il bonus Natale può essere erogato solo su richiesta del lavoratore, il quale è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta (tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità in esame. Nell’apposita dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente anche i codici fiscali dell’eventuale coniuge a carico e del/dei figlio/i. In caso di più rapporti part time è possibile fare domanda a un solo datore di lavoro. Tale bonus verrà erogato unitamente alla tredicesima mensilità.
L’indennità è rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente ed è riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d’imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta. L’indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Qualora l’indennità erogata dal sostituto d’imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione (D.L. n. 113/2024, articolo 2-bis, comma 5).