Buoni pasto… in pillole!

Il buono pasto, che può essere sia elettronico che cartaceo, rappresenta il documento di legittimazione che attribuisce al titolare il diritto di ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono stesso, ai sensi dell’art. 2002 del codice civile.

Può essere erogato ai lavoratori subordinati sia a tempo parziale che full time, ma anche ai parasubordinati. Inoltre, è prevista la possibilità di erogarlo solo ad alcune categorie di lavoratori, riconoscendo ad altre un servizio di mensa interno o un’indennità sostitutiva, al fine di agevolare l’organizzazione del datore di lavoro.

Si tratta comunque di un elemento accessorio della retribuzione e il datore di lavoro non è obbligato al suo riconoscimento, salvo diversa previsione del CCNL applicato o dalla contrattazione di secondo livello/regolamento aziendale.

Vediamo ora quali sono le principali caratteristiche di questi strumenti:

  • non sono cedibili,

  • non possono essere convertiti in denaro,

  • non sono cumulabili oltre il limite di otto buoni,

  • il valore facciale non è frazionabile, quindi deve essere speso per l’intero importo,

  • hanno una scadenza

  • rappresentano un servizio sostitutivo di mensa,

  • non concorrono a formare reddito per un importo fino a 4€ al giorno in formato cartaceo, mentre nel caso di buoni elettronici la soglia di esenzione viene elevata a 8€,

  • devono obbligatoriamente riportare gli elementi essenziali quali: CF o ragione sociale del datore di lavoro, CF e ragione sociale della società che li ha emessi, valore facciale in valuta corrente, scadenza, spazio per il timbro dell’esercizio convenzionato nel quale viene speso il buono e per l’apposizione della data di utilizzo in caso di buoni cartacei, in formato elettronico tali dati vengono riportati automaticamente con la transazione.

Buoni pasto e lavoro agile: come stabilito dalla giurisprudenza, il lavoratore che presta la sua prestazione lavorativa non ha diritto al buono pasto. Qualora il datore di lavoro decida comunque di riconoscerlo restano applicabili le agevolazioni fiscali previste per l’istituto (Fonte: Agenzia delle Entrate - Risposta n. 956-2631/2020). Tale interpretazione viene avvalorata dall’ art. 4 d.m. 7 giugno 2017, n. 122, (successivamente abrogato dal Dlgs.36 del 31 marzo 2023 all’allegato II.17) che prevede il riconoscimento dei buoni pasto anche a quei lavoratori il cui orario non prevede la pausa pranzo.