RAVVEDIMENTO OPEROSO
Introduzione
Tutti i contribuenti, titolari o meno di partita IVA, compresi i sostituti d’imposta, possono utilizzare il ravvedimento operoso previsto dall’art.13 del D.Lgs. 472/1997, mediante il quale, a determinate condizioni e con specifici limiti, è possibile correggere spontaneamente errori o illeciti commessi nell’applicazione delle norme tributarie.
L’importo da versare a titolo di ravvedimento operoso è dato dall’imposta o maggiore imposta non versata, dagli interessi legali, con maturazione giorno per giorno e dalla sanzione ridotta, variabile a seconda della violazione originaria e dei termini entro cui avviene la regolarizzazione.
L’istituto, nel corso degli anni, ha subito varie modifiche, tra le più importanti si ricordano quelle introdotte con:
- la Legge di Stabilità 2015 (Legge n.190/2014) che trasforma l’istituto del ravvedimento operoso in uno strumento “agevolato” di correzione delle violazioni, che il contribuente può sempre utilizzare per evitare l’applicazione delle sanzioni “piene” da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Da strumento utilizzato per sanare le violazioni entro determinati limiti e con alcuni ben definiti paletti, è diventato uno strumento di compliance, utilizzabile sempre, salvo in alcuni casi particolari. L’obiettivo dell’Amministrazione Finanziaria è quello di comunicare prima della presentazione delle dichiarazioni annuali, dati in possesso sull’anno d’imposta da dichiarare e le anomalie riscontrate nelle precedenti dichiarazioni, consentendo quindi, al contribuente di non fare errori in dichiarazione e correggere con sanzioni molto ridotte gli errori già fatti;
- il cosiddetto “Decreto Crescita” (D.L. n.34/2019) che estende, per i soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, l’ambito operativo della disciplina del ravvedimento operoso in materia di versamento frazionato dell’imposta o versamento “tardivo” dell’imposta frazionata (cosiddetto ravvedimento parziale). Ove l’imposta dovuta sia versata in ritardo, e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all’integrale tardivo versamento e gli interessi sono dovuti per l’intero periodo di ritardo; la riduzione in caso di ravvedimento è riferita al momento di perfezionamento dello stesso;
- il Decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio 2020 (D.L. n.124/2019) che abroga la norma che consentiva l’applicazione del ravvedimento operoso in versione “estesa” solo ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, da quella delle Dogane e Monopoli, pertanto, tutte le riduzioni sulle sanzioni previste dal ravvedimento valgono anche per i tributi locali;
- la Legge di Bilancio 2023 (Legge n.197/2022) che introduce una particolare forma di ravvedimento, cosiddetto “ravvedimento speciale”, che consiste in una definizione agevolata delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate.
Violazioni
Mediante l’istituto del ravvedimento operoso possono essere sanate sia violazioni di natura formale, che non hanno conseguenze sostanziali e che dunque non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, sia violazioni di natura sostanziale, che incidono sulla determinazione e sul pagamento dei tributi.
In particolare è possibile regolarizzare le seguenti violazioni e omissioni:
- violazioni formali;
- violazioni “meramente formali” che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria;
- violazioni sostanziali che incidono sulla determinazione e/o sul pagamento delle imposte;
- violazioni relative al pagamento dei tributi;
- violazioni relative alla presentazione della dichiarazione.
Il ravvedimento non è ammesso per sanare le violazioni relative ai contributi previdenziali, salvo il solo caso di errata compensazione fra crediti tributari e debiti di natura previdenziale, mediante il versamento dell’importo relativo al credito inesistente o non capiente.
Il ravvedimento si perfeziona solo quando sono stati adempiuti tutti gli obblighi prescritti dalla normativa, a tale fine, affinché il ravvedimento operoso esplichi effetti di regolarizzazione della violazione, il contribuente o sostituto d’imposta deve:
- effettuare il versamento delle imposte o ritenute dovute, delle sanzioni previste per la specifica violazione, nonché dei relativi interessi legali;
- presentare la dichiarazione, ove fosse stata omessa;
- inviare un’eventuale dichiarazione sostitutiva di quella precedentemente presentata.
Sanzioni
Si può usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso, con una riduzione automatica delle sanzioni, tanto più vantaggiosa, quanto più vicino il “ravvedimento” è al momento in cui sorge l’adempimento tributario. Il pagamento e la regolarizzazione non precludono, comunque, l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
In base alla norma attualmente in vigore, oltre ad essere possibile ravvedersi entro i 14 giorni successivi al termine fissato per l’adempimento, versando una sanzione pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo, cosiddetto “ravvedimento sprint”, le sanzioni sono ridotte:
- ad 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione, (ravvedimento breve);
- ad 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 90 giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore sono stati commessi;
- ad 1/8 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore, (ravvedimento lungo);
- ad 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore;
- ad 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore;
- ad 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione con processo verbale di constatazione, salvo che la violazione non riguardi la mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto od omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale;
- ad 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni ovvero ad 1/10 del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica IVA, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.
Modalità operative
L’importo da versare a titolo di ravvedimento operoso è dato:
- dall’imposta o maggiore imposta non versata con il codice tributo normalmente usato per tale imposta;
- dagli interessi legali, con maturazione giorno per giorno;
- dalla sanzione ridotta, variabile, come accennato in precedenza, a seconda della violazione originaria e dei termini entro cui avviene la regolarizzazione.
La somma su cui vanno applicati gli interessi legali è, in linea generale, data dall’importo che non è stato versato entro il termine ordinario (si può trattare sia dell’intero importo dovuto, in caso di omesso versamento, che della differenza tra quanto dovuto e quanto versato, in caso di insufficiente versamento).
Per il calcolo degli interessi legali si utilizza la seguente formula:
somma non corrisposta x misura degli interessi x giorni di ritardo
365
Per giorni di ritardo si intende il numero di giorni intercorrenti tra il giorno successivo al termine di scadenza ed il giorno in cui si provvede alla regolarizzazione.