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FINANZIARIA 2023 – ROTTAMAZIONE QUATER (commi da 231 a 251)

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto la nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento, "rottamazione-quater", con riferimento ai carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022, la possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni, interessi, somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, effettuando il pagamento integrale o rateale, riguardo le somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di capitale; maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di rimborso spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

Al fine della determinazione di quanto dovuto, sono considerati esclusivamente gli importi già versati a titolo di capitale compresi nei carichi affidati, nonché di rimborso delle spese, si possono estinguere i debiti per carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 – 2017.

In sede di approvazione è previsto che, analogamente alle sanzioni per violazioni del Codice della Strada, la rottamazione in esame è consentita, limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio, anche con riferimento alle sanzioni amministrative diverse da quelle riferite a violazioni tributarie o violazione degli obblighi relativi ai contributi / premi previdenziali.

L'Agente della riscossione fornisce al debitore i dati necessari per l'individuazione dei debiti estinguibili.

La sanatoria in esame interessa anche i debiti risultanti da carichi affidati agli Agenti della riscossione da parte degli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 509/94 (Casse previdenziali professionisti, tra cui INARCASSA, CDC, ENPAV, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (per i professionisti privi di Cassa previdenziale di categoria), a fronte dell'adozione di apposite delibere entro il 31.1.2023.

La definizione agevolata in esame non può essere richiesta per le somme iscritte a ruolo riguardanti:

recupero degli aiuti di Stato ex art. 16, Regolamento UE n. 2015/1589; crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 7.6.2007, n. 2007/436/CE e 26.5.2014, n. 2014/335/UE e 14.12.2020, n. 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, nonché l'IVA riscossa all'importazione.

Il soggetto interessato deve manifestare all'Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un'apposita dichiarazione da presentare:

entro il 30.4.2023 (entro tale termine è possibile integrare una dichiarazione già presentata); utilizzando l'apposito modello.

Nella dichiarazione va indicato, tra l'altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l'impegno a rinunciare a tali giudizi.

L'estinzione del giudizio richiede l'effettivo perfezionamento della definizione e la produzione in giudizio della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in mancanza il Giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Entro il 30.6.2023 l'Agente della riscossione comunica al debitore quanto dovuto per la definizione, l'importo delle singole rate, il giorno e mese di scadenza delle stesse.

Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:  mediante domiciliazione sul c/c indicato dal debitore nella domanda di definizione; mediante i moduli precompilati allegati alla comunicazione dell'Agente della riscossione; presso gli sportelli dell'Agente della riscossione. Il pagamento può avvenire:

in unica soluzione entro il 31.7.2023; in un massimo di 18 rate di pari importo, in questo caso:

la prima e seconda rata, ciascuna pari al 10% delle somme complessivamente dovute, devono essere corrisposte rispettivamente entro il 31.7.2023 e 30.11.2023. Le rimanenti rate, devono essere versate entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2024; dal 1 agosto 2023 le rate dovranno essere maggiorate  degli interessi del 2% annuo; non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente.

A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:

sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza, nonché, fino alla scadenza della prima / unica rata di quanto dovuto per la definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione, al 31.7.2023 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate;

l'Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;

il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 ai fini dell'erogazione dei rimborsi d'imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.;

in caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il DURC è rilasciato, ai sensi dell'art. 54, DL n. 50/2017, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata.