FINANZIARIA 2023 – TREGUA FISCALE
La Finanziaria 2023 contiene specifiche misure per la definizione dei debiti nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, in particolare:
Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (commi da 153 a 159).
Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al: 31 dicembre 2019; 31 dicembre 2020; 31 dicembre 2021; previste dagli articoli 36-bis delD.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del D.P.R. 26 ottobre1972, n. 633, per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023, ovvero recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive.
Sono dovute le sanzioni nella misura del tre per cento senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.
Il pagamento rateale prosegue secondo le modalità e i termini previsti dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
Con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sono prorogati di un anno.
Regolarizzazione irregolarità formali (commi da 166 a 173).
E’ prevista la possibilità di regolarizzare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni. Il versamento della somma è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024.
Sono esclusi dalla regolarizzazione: gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria; l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite e o detenute all’estero; le violazioni già contestate con atti divenuti definitivi all’1/1/2023.
Si attendono le disposizioni attuative da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178).É prevista, con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, la regolarizzazione "ravvedimento speciale" delle violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei predetti commi da 153 a 159 e da 166 a 173, risultanti da comunicazioni di irregolarità o violazioni formali riferite alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.
Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.
La regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
ADESIONE / DEFINIZIONE AGEVOLATA ATTI DI ACCERTAMENTO - commi da 179 a 185
É prevista, con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, la possibilità di definire gli atti di accertamento, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall'Agenzia entro il 31.3.2023.
Prevista la riduzione della sanzione a 1/18 del minimo con riferimento a:
accertamenti con adesione ex artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 218/97 relativi a: PVC consegnati entro il 31.3.2023;
avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione non impugnati e ancora impugnabili all'1.1.2023 e quelli notificati successivamente, entro il 31.3.2023;
atti di accertamento con adesione relativi agli inviti "obbligatori" ex art. 5-ter, D.Lgs. n. 218/97 notificati entro il 31.3.2023.
La definizione in acquiescenza ex art. 15, D.Lgs. n. 218/97 relativa a:
avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione non impugnati ed ancora impugnabili all'1.1.2023 e quelli notificati dall'Agenzia delle Entrate successivamente, entro il 31.3.2023, richiede il versamento della sanzione irrogata ridotta a 1/18, entro il termine per presentare il ricorso;
atti di recupero non impugnati ed ancora impugnabili all'1.1.2023 e a quelli notificati dall'Agenzia delle Entrate successivamente, entro il 31.3.2023, richiede il versamento della sanzione irrogata ridotta a 1/18 e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.
Le somme dovute, che non possono essere compensate con eventuali crediti a disposizione, possono essere rateizzate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata, sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.
La definizione in esame è esclusa per gli atti ammessi alla procedura di collaborazione volontaria ex art. 5-quater, DL n. 167/90.
Stralcio dei carichi fino a mille euro affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (commi da 213 a 218).
Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni.