PREMI DI RISULTATO

La corresponsione di questi premi è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione; il Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016, dispone che “i contratti collettivi di lavoro, debbano prevedere i criteri di misurazione e verifica di tali incrementi, che possono consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e/o dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati”.

Imposta sostitutiva

Si tratta di somme erogate in busta paga, aggiuntive rispetto a quelle ordinarie e straordinarie previste dai contratti, per le quali l’art.1, commi da 182 a 188, della Legge n.208 del 28 dicembre 2015, cosiddetta Legge di Stabilità 2016, prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, con aliquota del 10%, sui premi di risultato, entro il limite di importo complessivo annuo pari ad €. 3.000.

Tale misura agevolativa è prevista a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente che, nell'anno precedente a quello di percezione dei premi di risultato, siano inferiori, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno ad imposta sostitutiva, ad €. 80.000.

Contributi previdenziali

L’imponibile contributivo, nel limite di €. 800 annui, può usufruire della riduzione del 20% dell’aliquota IVS a carico del datore di lavoro (azzerandola laddove l’aliquota IVS sia inferiore al 20%).

Welfare

Il datore di lavoro può scegliere di erogare i premi di risultato, come retribuzione in natura e non in forma monetaria, questo perché i premi di risultato, incentivo per il raggiungimento di migliori risultati, rientrano nel welfare aziendale, quell’insieme di benefici e prestazioni che il datore di lavoro eroga ai propri dipendenti ed, in alcuni casi, anche ai familiari di essi, per migliorare la qualità della vita ed il benessere dei lavoratori. In un simile caso, i premi non sono soggetti a tassazione ordinaria o sostitutiva, né contributiva, perdurano tuttavia i limiti di reddito di cui sopra di €. 3.000 ed €. 80.000.

Novità 2023

Al riguardo, il comma 63 del disegno della Legge di Bilancio 2023, ormai approvato da Camera e Senato, modifica il comma 182 dell’art.1 della Legge 208/2015, prevedendo la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato erogati nell’anno 2023.