PREAVVISO…FACCIAMO CHIAREZZA!
Sia il datore di lavoro che il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalla legge e dal CCNL.
Questo significa che, sia il datore di lavoro che intende procedere al licenziamento di un dipendente, sia il lavoratore che voglia recedere dal rapporto mediante dimissioni, sono tenuti ad osservare il periodo di preavviso, salvo casi specifici.
Lo scopo del preavviso è quello di garantire ad esempio al datore di lavoro di potersi riorganizzare a livello produttivo procedendo, ad esempio, alla sostituzione del lavoratore dimissionario così da ridurre eventuali pregiudizi che potrebbero insorgere.
Viceversa, il periodo di preavviso nel caso di licenziamento, permette al lavoratore di trovare una soluzione per sopperire la perdita del posto di lavoro.
Il periodo di preavviso è regolato nella durata e nella decorrenza dalla contrattazione collettiva che definisce l'arco temporale nel quale deve essere garantito dal datore di lavoro e dal lavoratore in base al livello e all’anzianità di servizio.
Durante il periodo di preavviso il rapporto di lavoro prosegue in maniera ordinaria, con la conservazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal rapporto stesso, tra i quali l'erogazione della retribuzione e l'esecuzione della prestazione lavorativa. Devono quindi essere rispettati i principi di correttezza e buona fede che sostanziano il rapporto di lavoro.
In particolare:
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il lavoratore licenziato è tenuto all'esecuzione dell'attività lavorativa secondo i doveri di diligenza, obbedienza e fedeltà senza recare alcun danno economico/produttivo al datore di lavoro;
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il datore di lavoro è tenuto a retribuire il lavoratore fino alla scadenza del rapporto di lavoro in corrispondenza dell'attività lavorativa prestata.
La contrattazione collettiva disciplina anche le regole di decorrenza, stabilendo il giorno dal quale il periodo di preavviso inizia a decorrere. Fermo restando il carattere recettizio del licenziamento e delle dimissioni, il preavviso decorre dal giorno in cui l'atto di recesso (del datore o del lavoratore) entra nella sfera di conoscenza del destinatario, salvo che il CCNL preveda diversamente, ad esempio:
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dal giorno successivo alla comunicazione di licenziamento o dimissioni;
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dall'inizio di ciascun mese;
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dalla metà di ciascun mese.
I CCNL possono infine prevedere che il conteggio dei giorni sia in giorni lavorativi o di calendario.
In mancanza di preavviso, la parte che recede è tenuta verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
L'indennità sostitutiva del preavviso ha come effetto quello di fare estinguere in maniera immediata il rapporto di lavoro nel momento in cui l'atto di recesso (licenziamento o dimissioni) viene comunicato al destinatario.