MALATTIA PROFESSIONALE…FACCIAMO CHIAREZZA!
La malattia professionale, disciplinata dal D.P.R. n. 1124/1965, è un evento lesivo della salute del lavoratore che si manifesta in modo graduale, progressivo e involontario.
Non occorre la mera occasione di lavoro ma deve esistere un rapporto causa-effetto tra il rischio della lavorazione esercitata o dell'ambiente in cui il lavoratore opera o ha operato e la malattia che ha contratto.
Le malattie professionali sono caratterizzate da una causa lenta, diretta ed efficiente, che agisce in modo graduale e progressivo sull'organismo, e manifesta le sue conseguenze anche a distanza di tempo.
Al fine di ottenere la prestazione indennitaria per le malattie professionali da parte dell'INAIL, inizialmente era stato riconosciuto tale diritto solamente alle ipotesi rientranti in una tabella definita dall’Istituto, e pertanto solo per quelle contratte a causa o nell'esercizio delle sole attività lavorative tassativamente previste dalla legge, e denunciata entro i termini massimi di indennizzabilità previsti. In tali casi opera una presunzione di origine professionale casuale dalla lavorazione e dall'esposizione al rischio, con la conseguenza che il lavoratore è esonerato dal dover dimostrare il nesso causale tra la patologia e la prestazione di lavoro svolta, in quanto il rischio stesso della lavorazione è sufficiente a determinare il riconoscimento dell'origine professionale della malattia, con conseguente tutela assicurativa.
In seguito, è stata estesa la tutela assicurativa anche alle patologie non rientranti in suddetta tabella, causate da lavorazioni anch'esse non riferibili alle medesime, purché la causa sia riconducibile a quest'ultime.
MALATTIE TABELLATE
La tutela indennitaria è riconosciuta al lavoratore il quale deve solamente dimostrare di essere affetto da una delle malattie riferibili all'elenco, ovvero di essere stato adibito a una delle attività lavorative ivi comprese, non essendo necessaria la prova eziologica della malattia.
La presunzione di origine professionale è da considerarsi assoluta.
MALATTIE NON TABELLATE
Quando sia carente anche una sola delle condizioni di indennizzabilità prevista dalle tabelle, al fine di veder riconosciuta la tutela previdenziale assicurativa il lavoratore ha l'onere di provare il nesso causale che intercorre tra la patologia da cui è affetto e la lavorazione a cui è stato preposto.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Il verificarsi di una malattia professionale obbliga il datore di lavoro all'invio di una apposita denuncia all'INAIL, nella quale devono essere indicati i riferimenti del certificato medico, entro i 5 giorni successivi alla comunicazione del lavoratore riguardante la manifestazione della malattia professionale.
Nel caso in cui dalla malattia sia derivata la morte ovvero vi sia un pericolo di morte, la denuncia deve essere anticipata, entro le 24 ore successive all'evento.
Sanzioni
L'omessa o tardiva denuncia di malattia professionale all'INAIL comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 1.290 euro a 7.745 euro.
OBBLIGHI E DIRITTI DEL LAVORATORE
Al verificarsi dei sintomi di una malattia di possibile origine professionale, il lavoratore è obbligato a comunicarlo al datore di lavoro nel termine di 15 giorni dalla data di manifestazione della patologia, pena la decadenza del diritto all'indennità per il periodo precedente. Tale termine non opera nel caso in cui la malattia:
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non determini astensione dal lavoro;
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si manifesti dopo che il lavoratore ha cessato di prestare la propria attività lavorativa.
Circa il periodo entro il quale la patologia debba presentarsi, la normativa di riferimento prevede che la malattia tabellare deve manifestarsi entro un determinato lasso di tempo, previsto dalla tabella, allo scadere del quale il lavoratore è tenuto a provare cha la malattia stessa è derivata dall'attività lavorativa tabellata cui era esposta, venendo meno la presunzione legale di origine professionale della malattia.
Per le malattie non tabellate, al fine del riconoscimento della prestazione assicurativa, il lavoratore è tenuto a dimostrare, secondo le regole di diritto comune, il nesso eziologico tra la malattia contratta e l'esecuzione di una data attività lavorativa.
Il lavoratore al quale è stata riconosciuta la malattia professionale ha diritto al relativo trattamento economico, alla conservazione del posto di lavoro, al computo del periodo di assenza nell'anzianità di servizio.