L’istituto della banca ore

Il tema della flessibilità nello svolgimento dell’attività lavorativa è uno dei più attuali, ma sicuramente non nuovo. Infatti, già più di vent’anni fa fu previsto uno strumento contrattuale che ha permesso di rendere più flessibile l’orario di lavoro: la banca ore.

Riferimenti normativi:

La banca ore, prevista dalla maggior parte dei CCNL, si inserisce nel quadro normativo dell’orario normale di lavoro (legge 24/6/1997, n. 196.) e dalla direttiva CEE n. 93/104 in materia di orario di lavoro normale e straordinario. Indicazioni riguardo la sua regolamentazione sono forniti anche dalle circolari NPS n. 39 del 17/2/2000 e n. 95 del 16/5/2000.

In cosa consiste:

La banca ore è uno strumento per la prestazione lavorativa e consiste nell’accantonamento, su di un conto individuale, di un numero di ore prestate in più oltre l’orario normale stabilito dalla contrattazione applicata. Le ore di straordinario accantonate potranno essere fruite in forma di riposi compensativi nel corso dell'anno dal singolo lavoratore, secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.

A chi si applica:

Vale per tutti i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla tipologia contrattuale, che sia a tempo determinato o indeterminato, full time o part time.

Retribuzione:

In caso di opzione per l’accantonamento in banca ore le, ore di straordinario prestate nel mese compariranno nella sezione presenze del LUL e non saranno retribuite ma accantonate. Al momento della effettiva fruizione dei riposi compensativi corrispondenti, al lavoratore sarà erogata la relativa retribuzione, senza maggiorazione ovvero con la maggiorazione ridotta al 50%, a seconda delle previsioni della contrattazione. È anche possibile che sia previsto che nel mese di svolgimento delle ore straordinarie sia corrisposta la sola maggiorazione.

Scadenza:

I CCNL o la contrattazione di secondo livello disciplinano la scadenza delle ore accantonate. Il lavoratore può generalmente fare richiesta di pagamento del residuo delle ore non fruite, anche parzialmente, prima del termine di liquidazione, ma in ogni caso, alla decorrenza della scadenza stabilita, le eventuali ore ancora non fruite devono essere retribuite.

Contribuzione:

Se le ore accantonate in banca ore vengono retribuite in un momento successivo, ossia quando il lavoratore godrà del corrispondente riposo compensativo, l’obbligo contributivo dovrà essere assolto unitamente alla contribuzione corrente alla data del pagamento. Se, invece, le ore accantonate in banca ore verranno monetizzate successivamente, l’obbligo contributivo dovrà essere assolto al momento del pagamento dei compensi relativi alle ore accantonate. Risulta evidente che, nel caso in cui la contrattazione collettiva preveda il pagamento immediato di una maggiorazione retributiva sulle ore accantonate in banca ore, la contribuzione su tale maggiorazione dovrà essere assolta contestualmente alla corresponsione della maggiorazione stessa.

Banca ore solidale:

È prevista dalla legge la possibilità, su base volontaria, di cedere le ore accantonate in banca ore a colleghi che necessitano di ore di riposo per l’assistenza di figli minori bisognosi di cure costanti per gravi motivi di salute. Tale facoltà può essere estesa ad altre casistiche qualora sia disciplinata con una contrattazione di secondo livello.