Prospetto informativo collocamento mirato disabili
Come ogni anno, per i datori di lavoro pubblici o privati che occupano almeno 15 dipendenti e che hanno avuto delle variazioni nel proprio organico, sorge l’obbligo di trasmettere telematicamente e non oltre il 31 gennaio, il Prospetto Informativo Disabili con riferimento alla situazione aziendale del 31 dicembre dell’anno precedente.
Il Prospetto Informativo è una dichiarazione in cui i datori di lavoro indicano la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette e i posti di lavoro con relative mansioni disponibili, come previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68. E’ uno strumento importante che aiuta a monitorare l’aderenza delle aziende agli obblighi imposti dalla Legge 68/99 e a facilitare l’inserimento e il collocamento dei soggetti tutelati nel mondo del lavoro, che ancora fatica ad essere inclusivo.
Per la sua corretta compilazione è fondamentale conoscere quanto disposto dall’articolo 3 della Legge di riferimento nel quale viene stabilita la quota di posti di lavoro, in base alle dimensioni aziendali, da destinarsi a lavoratori con disabilità individuati dall’articolo 1:
- sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
Per la determinazione di un’eventuale scopertura rispetto ai parametri sopra indicati è necessario determinare in quale delle fattispecie individuate rientri il datore di lavoro. Infatti, il numero di dipendenti utile al calcolo della quota di riserva non equivale sempre al numero di dipendenti in forza all’azienda, ma deve essere verificato utilizzando la formula del “full time equivalent”, in base alla quale i rapporti di lavoro part-time devono essere computati parametrandoli al tempo pieno (ad esempio, due dipendenti part-time al 50% si contano come un dipendente full time).
Inoltre bisogna tener conto delle tipologie di rapporto di lavoro che non rientrano nella base di computo; tra queste troviamo:
- lavoratori con contratto a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi;
- disabili;
- soci di cooperative;
- dirigenti;
- apprendisti
- lavoratori inviati in missione nell’ambito di un contratto di somministrazione di manodopera;
- lavoratori a domicilio
- lavoratori con contratto di formazione e lavoro.
Particolari tutele sono riservate anche agli appartenenti a categorie protette, così come individuati dall’articolo 18 della Legge 68/99, prevedendo per costoro una quota di riserva pari all’1% degli occupati per aziende con più di 50 dipendenti.
Le informazioni legate alle assunzioni di questi lavoratori devono essere indicate anch’esse nel Prospetto Informativo Disabili, così come i riferimenti di un’eventuale convenzione in essere con gli enti preposti e finalizzata all’assunzione da parte dei soggetti destinatari di lavoratori disabili o svantaggiati come disposto dagli articoli 12 e 12-bis.
In caso di omessa o ritardata trasmissione del Prospetto da parte di soggetti obbligati si va incontro a delle sanzioni. Con il Decreto ministeriale del 30 settembre 2021 è stato aggiornato l’importo delle sanzioni amministrative dovute dai datori di lavoro pubblici e privati, in caso del mancato invio "in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti" (previsto dall'art. 9, comma 6 della Legge 68/1999), fissandole a 702,43 euro per il mancato adempimento degli obblighi e a 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo, a decorrere dal 1 gennaio 2022.