Bonus investimenti: la legge di Bilancio 2021 cambia le regole
Per sostenere le imprese e per rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato soprattutto dal COVID 19 è stata riscritta la disciplina del credito d’imposta per i beni strumentali nuovi, sono agevolabili anche i beni immateriali, per gli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020 e resteranno in vigore fino alla fine del 2022, con possibile estensione fino al 30 giugno 2023 se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti di almeno il 20% del costo di acquisizione. Previste inoltre aliquote agevolative più elevate, più alti limiti massimi delle spese ammissibili e minori tempi di fruizione. Esteso poi l’ambito oggettivo del credito d’imposta per i beni strumentali generici, aperto a imprese e professionisti: con la nuova disciplina.
Le nuove regole ricalcano la stessa struttura della precedente disciplina dettata dalla legge di Bilancio 2020 (l. n. 160/2019, articolo 1, commi da 185 a 197), ma presentano alcune sostanziali novità.
In particolare, il credito d’imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dalle regole fiscali di determinazione del reddito adottate.
Ai fini della determinazione del “momento di effettuazione”, riprendendo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 4/E/2017, si applicano le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del Tuir, ai sensi del quale:
Agli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 si applicano le nuove norme previste dalla Legge di Bilancio 2021, gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 al 15 novembre 2020 sono soggetti alla disciplina contenuta nella legge di Bilancio 2020.
La disciplina da applicare per la determinazione del credito d’imposta spettante dipende quindi dalla data di realizzazione degli investimenti.
- per i beni acquisiti sulla base di un contratto di acquisto, vale la data della consegna o spedizione del bene;
- per i beni acquisiti mediante contratto di leasing, rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario;
- per i beni acquisiti mediante contratto di appalto, rileva il momento di ultimazione della prestazione;
- per i beni costruiti in economia, i costi oggetto del credito d’imposta sono quelli sostenuti nel periodo agevolato, avuto riguardo ai predetti criteri di competenza di cui al citato articolo 109 del Tuir, anche se i lavori sono iniziati o sospesi in esercizi precedenti al predetto periodo ed ultimati dopo la scadenza dell’agevolazione.
Per gli investimenti in beni ordinari non 4.0, sono ammessi anche gli esercenti arti e professioni.
Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed alla regolarità di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Investimenti in beni materiali 4.0 (beni inseriti nell'allegato A della Legge di Bilancio 2017), sono previste 3 aliquote, il tetto massimo di investimenti agevolabili è pari a 20 milioni di euro, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2022), il credito di imposta è riconosciuto nella misura del:
- 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni.
Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2023), il credito di imposta è riconosciuto nella misura del:
- 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 10% per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
Secondo la disciplina dettata dalla legge di Bilancio 2020, il beneficio è pari al:
- 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.
Per i beni immateriali 4.0 (allegato B annesso alla legge di Bilancio 2017) per gli investimenti effettuati nel corso di tutto il periodo agevolato (investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, con possibile estensione fino al 30 giugno 2023), il credito d’imposta è pari al 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Secondo la disciplina dettata dal comma 190 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2020, il beneficio è pari al 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.
Per gli investimenti in altri beni strumentali, diversi da quelli ricompresi nei predetti allegati ( A e B Legge di Bilancio 2017), la Legge di Bilancio 2021 estende il credito d’imposta, per le imprese e per gli esercenti arti e professioni, ai beni immateriali ed aumenta la misura del beneficio ed il limite massimo dei costi ammissibili.
Per gli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B alla legge di Bilancio 2017, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2022), il credito di imposta è riconosciuto nella misura del:
10% del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a:
- 2 milioni di euro per i beni materiali;
- 1 milione di euro per i beni immateriali;
15% per gli investimenti in beni strumentali, sia materiali sia immateriali, destinati all’organizzazione di forme di lavoro agile, sempre nel limite massimo dei costi ammissibili pari a:
- 2 milioni di euro per i beni materiali;
- 1 milione di euro per i beni immateriali.
Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2023), il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a:
- 2 milioni di euro per i beni materiali;
- 1 milione di euro per i beni immateriali.
La legge di Bilancio 2020, prevede che il beneficio sia pari al 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni ordinari, ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni, materiali ed immateriali, 4.0.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997), in 3 quote annuali (anziché in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 per i beni immateriali 4.0).
I soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro possono utilizzare il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali “generici” in un’unica quota annuale.
La documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili, deve essere obbligatoriamente conservata, pena la revoca del beneficio. Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento della norma di riferimento.
Nel caso di investimenti in beni materiali ed immateriali 4.0 (allegato A e B Legge di Bilancio 2017), le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, il legale rappresentante dell’impresa può predisporre un’autocertificazione che attesti l’investimento.
In caso di omessa indicazione, in fattura e negli altri documenti rilevanti, della dicitura recante i riferimenti di Legge, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti:
- a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili;
- ad annotare su ogni singola fattura e sugli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati la dicitura che trattasi di Bene al quale spetta il credito d’imposta dell’articolo 1, commi da 184 a 194, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 oppure il riferimento alle norme appena entrate in vigore di cui all’art. 1, commi 1054-1058 della L. n. 178/2020.
La mancata indicazione della dicitura in fattura comporta la revoca dell’agevolazione.
L’Agenzia delle Entrate con le risposte agli interpelli del 5 ottobre 2020, n. 438 e 439, ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di regolarizzazione:
per i documenti in formato cartaceo, il cessionario che riscontri l’assenza dell’indicazione della norma anzidetta potrà riportare autonomamente la dicitura su ciascuna fattura, con “scrittura indelebile” o mediante “utilizzo di apposito timbro”;
per i documenti in formato elettronico, l’acquirente avrà due soluzioni alternative:
stampare il documento, annotando sulla copia cartacea, con “scritta indelebile”, il riferimento normativo e conservarlo ai sensi dell’art. 39 del DPR 633/72;
seguendo le indicazioni presenti nelle circolari n. 13/2018 e n. 14/2019, vale a dire realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso. In sostanza, senza procedere alla materializzazione della fattura, il cessionario dovrebbe predisporre un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente i dati necessari per l’integrazione e gli estremi della fattura stessa, che dovrebbe successivamente essere trasmesso allo Sdi (si tratterebbe, in sostanza, della modalità di integrazione “elettronica” delle fatture emesse in reverse charge, che l’Agenzia suggeriva antecedentemente all’introduzione delle nuove specifiche tecniche).
Ci sarebbe una ulteriore possibilità, che veniva proposta dal MISE (FAQ 10.15) in occasione delle modalità di compilazione della fattura emessa in formato elettronico nell’ambito della Nuova Sabatini. Il Ministero dello Sviluppo Economico suggeriva la regolarizzazione mediante l’emissione, da parte del cedente, di una nota di credito per annullare il documento errato e la successiva emissione di una fattura corretta.
Disinvestimento, nel caso di cessione e/o delocalizzazione del bene oggetto dell’investimento, entro il 31 Dicembre del secondo anno successivo, dovrà essere riversato il Credito di Imposta utilizzato senza sanzioni ed interessi.