Contratto di espansione: le novità 2021

La legge di Bilancio 2021 proroga la sperimentazione del contratto di espansione fino alla fine del 2021 e introduce alcune novità in riferimento alle imprese che possono accedere a questa modalità di prepensionamento la sperimentazione del contratto di espansione che viene esteso alle aziende con almeno 500 lavoratori (o 250 in caso di ricorso al prepensionamento) e con interessanti sgravi sui costi datoriali.

Rinnovata poi l’isopensione con prepensionamento fino a 7 anni dopo la risoluzione del rapporto di lavoro per le imprese con più di 15 dipendenti, che resta, però, meno conveniente rispetto al contratto di espansione. 

L’isopensione non beneficia di alcuno sgravio di costi da parte dello Stato, non impegnando i datori di lavoro esodanti ad alcun piano di assunzione.

Il contratto di espansione, introdotto nel 2019 dal decreto Crescita quale strumento complesso per imprese di grandi dimensioni (oltre 1.000 dipendenti), viene confermato con il prolungamento di un anno del suo periodo di sperimentazione (fino alla fine del 2021).

Sono confermate le disposizioni:

cassa integrazione straordinaria derogatoria della durata di 18 mesi (senza contributo addizionale, circolare INPS n. 143 del 9 dicembre 2020),

obbligo formativo e l’impegno all’assunzione di nuove risorse a tempo indeterminato, anche sotto forma di contratti di apprendistato.

L'art. 1, comma 349 della Legge di Bilancio prevede il prepensionamento in espansione, della durata massima di 5 anni, tende ad accompagnare i lavoratori o alla pensione di vecchiaia o a quella anticipata con una garanzia che li tutela da future riforme pensionistiche.

Il prepensionamento del contratto di espansione prevede una risoluzione del rapporto di lavoro non oppositiva dei lavoratori aderenti, chiude il rapporto di lavoro e per un massimo di 60 mesi li accompagna a una delle due forme stabili di pensione, vecchiaia o anticipata, la prima in tempo utile.

Nel caso della pensione di vecchiaia il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore solo le rate di pensione pari all’assegno maturato al momento dell’esodo senza alcun versamento contributivo aggiuntivo; il costo del prepensionamento sarà abbattuto, nei costi del datore di valore del valore corrispondente alla NASPI spettante al lavoratore nel periodo massimo pari ai primi 24 mesi, secondo il valore massimo annuale e il decremento dal 4° mese previsto dal Dlgs. 22/2015 per l’indennità di disoccupazione.

Se il primo ingresso a pensione sarà quello della pensione anticipata, l’azienda verserà anche la contribuzione correlata, con uno sconto pari, per i primi due anni, alla contribuzione figurativa della NASPI che, a differenza della indennità economica, non registra alcun decremento.

Le imprese con più di 1.000 lavoratori che diano vita a piani di riorganizzazione o ristrutturazione, se si impegneranno ad assumere un lavoratore  ogni tre esodati, otterranno un ulteriore riduzione pari ad un’altra annualità di NASPI (proporzionalmente all’ultimo valore ridotto del 24mo mese dell’indennità spettante al lavoratore esodato) che abbatterà sia il costo dell'assegno mensile dei lavoratori sia il costo della contribuzione correlata (nel caso di accompagnamento verso la pensione anticipata).

Il contratto di espansione offre ora ufficialmente anche la possibilità di procedere al versamento rateale della provvista a carico del datore di lavoro attraverso la garanzia della fideiussione bancaria. 

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