Reddito di cittadinanza

La Legge n.197 del 29.12.2022, cosiddetta Legge di Bilancio 2023, ha modificato in senso restrittivo il Reddito di cittadinanza.

Durata

A sensi dell'art.1 commi da 313 a 321, a decorrere dall’01 gennaio 2023, la durata massima dell'erogazione del contributo economico del Reddito di cittadinanza diventa di 7 mesi.

La durata massima rimane di 18 mesi, per i nuclei familiari:

  • con minori

  • con persone disabili (come definite dal DPCM del 5 dicembre 2013, n.159)

  • con persone di età pari o superiore ai 60 anni.

Obblighi per gli occupabili

A decorrere dall’01 gennaio 2023, i soggetti occupabili, quindi le persone con età compresa tra i 18 anni ed i 59 anni:

  • devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione e/o di riqualificazione professionale, pena, in caso di mancata frequenza al programma assegnato, della decadenza dal diritto alla prestazione per il nucleo del beneficiario del Rdc;

  • per i beneficiari compresi nella fascia di età tra i 18 anni ed i 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo scolastico, l'erogazione del Rdc è subordinata all'iscrizione ed alla frequenza di percorsi di istruzione di primo livello;

  • tutti i percettori di Rdc residenti nel Comune debbono essere impiegati in progetti utili alla collettività;

  • il contributo economico cessa se il percettore non accetta la prima offerta di lavoro.

Importi

La Legge di bilancio 2023 prevede che:

  • la componente del reddito di cittadinanza corrispondente al canone annuo di affitto viene erogata direttamente al locatore dell'immobile;

  • nel caso di stipula di contratti di lavoro stagionale o intermittente il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio, se rientra nel limite massimo di 3.000 euro lordi, mentre i redditi eccedenti tale limite andranno comunicati all’INPS.

Ai datori di lavoro privati che nel 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato, beneficiari del Rdc, è riconosciuto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico.

Assegno di inclusione e supporto per il lavoro

La Legge n.197/2022 ha previsto nel 2024 l'abolizione del Reddito di cittadinanza per tutti i beneficiari.

Per le famiglie più in difficoltà, in altre parole quelle in cui vi siano componenti che non possono lavorare, il Decreto Lavoro n.48/2023, a partire dall’01 gennaio 2024, introduce il nuovo "Assegno di inclusione", molto simile al Rdc, con la sostanziale differenza che riguarderà solo i nuclei familiari in cui siano presenti:

  • minori

  • disabili

  • over 60

con obblighi di formazione e lavoro per i componenti "occupabili" e contributo economico commisurato alle caratteristiche della famiglia.

Nel frattempo, a partire dall’01 settembre 2023, è entrato in vigore il nuovo strumento chiamato "Supporto per la formazione e il lavoro", indirizzato ai soggetti con età compresa tra i 18 anni ed i 59 anni

  • che fanno parte di nuclei familiari diversi da quelli sopracitati

  • con ISEE familiare non superiore a 6.000 euro annui

Si tratta di misura di attivazione al lavoro che prevede la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro

L'Assegno di inclusione ed il bonus “Supporto formazione lavoro” non saranno tra loro cumulabili.