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Praticantato
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Chi è il praticante
E’ possibile svolgere la pratica presso lo studio professionale di un Consulente
del lavoro iscritto all’Albo da almeno due anni o di un altro professionista, iscritto
nell’Albo degli Avvocati e Procuratori Legali, dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri
e Periti Commerciali, che abbia effettuato la comunicazione di esercizio della professione
di Consulente del lavoro, da almeno tre anni, alla Direzione Provinciale del Lavoro
nel cui ambito territoriale intende svolgere la stessa.
Il professionista non può ammettere contemporaneamente più di due praticanti Consulenti
del lavoro presso il proprio studio.
Il periodo di pratica non può essere inferiore a due anni ed è richiesta una frequenza
minima di quattro ore giornaliere. Il praticantato, gratuito per sua natura e finalità,
non esclude la contemporanea esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo
parziale.
Il praticantato non può essere svolto contemporaneamente per attività professionali
diverse.
Il periodo di pratica deve essere svolto con diligenza ed assiduità sotto la direzione
del professionista che deve fornire la preparazione idonea per l’esercizio della
professione, sia sotto l’aspetto tecnico che sotto il profilo comportamentale e
deontologico.
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