Praticantato

Chi è il praticante


E’ possibile svolgere la pratica presso lo studio professionale di un Consulente del lavoro iscritto all’Albo da almeno due anni o di un altro professionista, iscritto nell’Albo degli Avvocati e Procuratori Legali, dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri e Periti Commerciali, che abbia effettuato la comunicazione di esercizio della professione di Consulente del lavoro, da almeno tre anni, alla Direzione Provinciale del Lavoro nel cui ambito territoriale intende svolgere la stessa.

Il professionista non può ammettere contemporaneamente più di due praticanti Consulenti del lavoro presso il proprio studio.

Il periodo di pratica non può essere inferiore a due anni ed è richiesta una frequenza minima di quattro ore giornaliere. Il praticantato, gratuito per sua natura e finalità, non esclude la contemporanea esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale.

Il praticantato non può essere svolto contemporaneamente per attività professionali diverse.

Il periodo di pratica deve essere svolto con diligenza ed assiduità sotto la direzione del professionista che deve fornire la preparazione idonea per l’esercizio della professione, sia sotto l’aspetto tecnico che sotto il profilo comportamentale e deontologico.