(01/12/2017)
Circolare su chiarimenti in materia di prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni Pubbliche
Varese, 30/11/2017
Gentilissimi Colleghe e Colleghi,
In conseguenza dell’eccellente sinergia con
la Direzione INPS di Varese, siamo ad aggiornarVi tempestivamente in
materia di prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni
Pubbliche.
Vi trasmettiamo i recenti chiarimenti forniti
dalla Direzione generale sulla materia di cui all’oggetto, con circolare n. 169
del 2017 che sostituisce quella n. 94 del 31 maggio 2017.
Si
evidenzia che la maturazione della prescrizione della contribuzione
dovuta implica la copertura assicurativa a carico
dell’amministrazione tramite riscatto per rendita vitalizia per tutti gli
iscritti alle casse (con modalità che saranno oggetto di successivo messaggio)
, ad eccezione degli iscritti alla CPI per i quali il riscatto è a loro carico.
La
decorrenza delle disposizioni è fissata al 1.1.2019.
1.
Premessa.
Nell’ambito del processo di integrazione delle prassi in uso presso il
soppresso INPDAP con quelle vigenti nell’Istituto, si è provveduto ad una
ricognizione della normativa che disciplina l’istituto della prescrizione dei
contributi pensionistici dovuti alle casse della Gestione dei Dipendenti
pubblici (Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, Cassa di
previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, Cassa per le pensioni
dei sanitari, Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole
elementari parificate, Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello
Stato, rispettivamente, CPDEL, CPUG, CPS, CPI, CTPS), tenuto conto delle
specificità che regolano le medesime.
A tal fine, l’Istituto, con la circolare n. 94 del 31 maggio 2017, acquisita la
necessaria autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, ha fornito le istruzioni finalizzate a favorire l’applicazione della
predetta normativa. A seguito di segnalazioni in ordine a taluni elementi di
criticità che attengono all’applicazione delle disposizioni recate nell’ambito
della citata circolare, l’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, ha proceduto al riesame delle questioni operative segnalate
e dei profili normativi che regolano la materia, ad esito del quale si è reso
opportuno adottare i seguenti adeguamenti delle indicazioni contenute nella
citata circolare n. 94/2017:
a) applicare ai dipendenti pubblici iscritti alla CTPS il
regime che prevede, in caso di intervenuta prescrizione del pagamento della
contribuzione previdenziale per il decorso dei termini di legge, l’obbligo in
capo al datore di lavoro, di sostenere l’onere del trattamento di quiescenza
riferito ai periodi di servizio in cui è intervenuta la prescrizione medesima,
la cui misura è calcolata sulla base dei criteri di computo della rendita
vitalizia ex art. 13 della legge n. 1338/1962;
b) rinviare, in ragione della complessità interpretativa e
attuativa della materia, l’applicazione delle indicazioni fornite nell’ambito
della citata circolare n. 94/2017 ad una data non anteriore al 1° gennaio 2019.
Ciò premesso, allo scopo di favorire la visione unitaria e la lettura organica
delle disposizioni in argomento, con la presente circolare si ripropone in
versione integrale la disciplina in ordine alla prescrizione dei contributi
previdenziali dovuti alle Gestioni previdenziali pubbliche. In questa
prospettiva la presente circolare sostituisce la circolare n. 94 del 31 maggio
2017.
2. Quadro
normativo di riferimento.
Come noto, la legge 8 agosto 1995, n.335 (cd. Riforma Dini) ha riformato la disciplina dei
trattamenti pensionistici vigenti nell’ambito dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle forme
sostitutive ed esclusive della stessa, prevedendo all’art. 3, commi 9 e 10[i], la riduzione del
termine di prescrizione della contribuzione previdenziale e assistenziale
obbligatoria da dieci a cinque anni[ii].
L’art. 3, comma 9 citato, ha stabilito, altresì, che la contribuzione
prescritta non può essere versata e, conseguentemente, incassata dall’Istituto.
Tali disposizioni, stante il riordino generale della materia operato dalla L.
n. 335/1995, si applicano anche alla contribuzioni di pertinenza delle Gestioni
pensionistiche pubbliche, trattandosi di forme esclusive dell’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti alle quali
espressamente la Riforma Dini ha fatto riferimento; pertanto, tali
contribuzioni sono assoggettate al termine di prescrizione quinquennale.
Affermato il carattere generale del termine prescrizionale quinquennale, va
evidenziato che, con riferimento alla CPDEL, alla CPS e alla CPUG, l’art. 31
della legge 24 maggio 1952, n. 610[iii], stabilisce una
speciale disciplina per il recupero delle contribuzioni dovute a tali casse,
per le quali le Amministrazioni datrici di lavoro abbiano iniziato il
versamento in data successiva a quella in cui ricorreva l’obbligatorietà
dell’iscrizione alle stesse.
La disposizione in esame prevede, con riferimento alla CPDEL, alla CPS e alla
CPUG, che nei casi in cui si accerti che il versamento dei contributi dovuti
abbia avuto inizio “…da data
posteriore a quella dalla quale ricorreva la obbligatorietà della
iscrizione…..la sistemazione dell’iscrizione con recupero dei relativi
contributi…viene limitata soltanto ai servizi prestati nell’ultimo decennio
immediatamente anteriore alla data di inizio dell’avvenuto versamento dei
contributi. La liquidazione del trattamento di quiescenza si effettua tenendo
presente l’intero servizio utile, comprendendo anche gli eventuali servizi di
obbligatoria iscrizione non assistiti dal versamento dei contributi o dalla
predetta sistemazione”.
Con riferimento ai lavoratori iscritti alla CTPS, è preliminarmente
opportuno assumere in considerazione che lo speciale regime previsto dall’art.
31 della legge n. 610/1952 si applica “…agli
iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge o successivamente agli
Istituti di previdenza…”. Al riguardo, occorre rammentare
che, per i dipendenti dello Stato, non esisteva, sino al 31 dicembre 1995, una
gestione separata dei trattamenti pensionistici affidata ad un Istituto di
previdenza, tanto che le prestazioni previdenziali erano gestite direttamente
dalle singole amministrazioni statali. E’ solo a partire dal 1° gennaio 1996
che, con l’articolo 2, comma 1, della legge 335 del 1995, viene “…istituita presso l’INPDAP la
gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato,
nonché alle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a
carico del bilancio dello Stato…”.
E’ vero quindi che, all’epoca della entrata in vigore della legge 610 del
1952, i dipendenti dello Stato non rientravano nell’ambito applicativo della
legge e, per quanto di interesse ai fini della presente analisi, dell’art. 31
della legge medesima, ma vi sono rientrati a pieno titolo a seguito
dell’istituzione della CTPS presso il disciolto Istituto di previdenza INPDAP.
Pertanto, dalla data di costituzione della CTPS anche ai dipendenti pubblici ad
essa iscritti è ragionevole ritenere che si applichi il regime previsto
dall’art. 31 della legge 610 del 1952.
Alla predetta conclusione concorrono peraltro anche ragioni di ordine
sistematico, che vengono in evidenza dall’analisi del d.P.R. n. 1092 del 1973,
recante il “testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato”. In particolare, l’art. 8 del
predetto decreto del Presidente della Repubblica, nel prevedere che “…tutti i servizi prestati in qualità
di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza, salve
le disposizioni contenute nel capo successivo…” (che regolano il
riscatto del servizio presso altri enti, dei periodi di studio, ecc.),
contribuisce a prefigurare un quadro normativo in cui, a tutela dei diritti
previdenziali dei lavoratori, debbano necessariamente sussistere rimedi
obbligatori alla intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali per il
decorso dei termini di legge.
Appare pertanto ragionevole e conforme a una interpretazione dinamica e
sistematica delle norme citate ritenere che ai dipendenti pubblici iscritti
alla CTPS si applichino le regole previste dall’art. 31 della legge n.
610/1952, ossia che in caso di prescrizione dell’obbligo di versamento della
contribuzione previdenziale, il datore di lavoro sia tenuto a sostenere l’onere
del trattamento di quiescenza per i periodi di servizio in cui è intervenuta la
prescrizione medesima, con obbligo di versamento della relativa provvista,
calcolata sulla base dei criteri di computo della rendita vitalizia ex articolo
13 della legge n. 1338/1962.
L’art. 31, invece, esclude espressamente dal suo campo di applicazione la
Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti elementari e degli asili, i
cui iscritti sono successivamente confluiti in parte nella CPI[iv] e in parte nella
CTPS.
Di conseguenza, per quanto innanzi precisato in ordine al regime previsto per
gli iscritti alla CTPS, agli insegnanti elementari dipendenti da scuole
statali, equiparati ai dipendenti statali ai fini del trattamento di
quiescenza, ai sensi dell’art. 123 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 598 del
d.lgs. n. 297/1994 e, confluiti in quanto tali, nella CTPS, è applicabile il
regime previsto dall’art. 31 della legge 610 del 1952.
Al contrario, l’art. 31 citato non è applicabile, vista la espressa esclusione
dal proprio campo di applicazione della Sezione autonoma per le pensioni agli
insegnanti, poi confluita nella CPI ai sensi dell’art. 4 della legge 11 aprile
1955 n. 379, agli insegnanti di asilo e scuole elementari parificate, oggi
ricondotte nell’ambito della nuova categoria delle scuole paritarie per effetto
della legge n. 62/2000.
3.
Disciplina della prescrizione applicabile alla contribuzione dovuta alle
Gestioni pubbliche.
Chiarito il quadro normativo di riferimento nei sensi indicati al precedente
paragrafo 2, si delinea di seguito il regime dell’istituto della prescrizione
della contribuzione pensionistica dovuta alle Gestioni pubbliche, con specifico
riferimento alle diverse casse alle quali la stessa afferisce.
In particolare, per le casse CPDEL, CPS, CPUG e CTPS, dalla lettura
combinata degli articoli 3, commi 9 e 10 della L. n. 335/1995 e dell’art. 31
della L. n. 610/1952, emergono due profili peculiari nell’applicazione della
disciplina della prescrizione delle contribuzioni dovute alle predette casse.
Da un lato, infatti, rimane fermo l’univoco termine prescrizionale quinquennale
introdotto dalla L. n. 335/1995, attesa la sua portata generale e la ratio sottesa alla norma,
volta alla riforma del sistema pensionistico obbligatorio nella sua totalità e
al riordino dell’intera materia con riferimento non solo all’Assicurazione
generale obbligatoria, ma anche alle forme assicurative sostitutive ed
esclusive dell’AGO, come quelle dei dipendenti pubblici, che fa, pertanto,
ritenere superato il meccanismo delle sistemazioni contributive contemplato dal
primo periodo del comma 1 dell’art. 31 citato.
Dall’altro, il secondo periodo del comma 1 dell’art. 31 citato prevede che
nella liquidazione del trattamento di quiescenza spettante ai lavoratori pubblici
iscritti presso la CPDEL, CPS e CPUG e CTPS, si tenga conto dell’intero
servizio utile prestato, ivi compresi i periodi non assistiti dal versamento
dei contributi.
Pertanto, anche in assenza di recupero della contribuzione dovuta alle predette
casse, per avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale,
l’attività lavorativa svolta sarà considerata utile ai fini della liquidazione
del trattamento di quiescenza; in questa ipotesi, tuttavia, ai sensi del comma
2 dell’art. 31 della L. n. 610/1952, l’onere del trattamento deve essere
ripartito tra l’Istituto e le Amministrazioni datrici di lavoro (“Nei casi di cui al comma precedente
per i quali avvenga la valutazione in pensione dei servizi in fatto non
assistiti da iscrizione, l’onere dell’assegno di quiescenza viene ripartito tra
gli Istituti di previdenza e gli enti presso i quali i medesimi sono stati
prestati…”), secondo le modalità in seguito specificate.
Chiarite le peculiarità proprie della disciplina applicabile alla CPDEL, alla CPS,
alla CPUG e alla CTPS, stante invece l’inapplicabilità del medesimo art. 31
alle contribuzioni dovute per i lavoratori iscritti alla CPI, a quest’ultima,
fermo restando l’univoco termine prescrizionale stabilito dall’art. 3, commi 9
e 10 della L. n. 335/1995, si applicano le disposizioni vigenti in materia per
l’AGO, con le note conseguenze che tale disciplina comporta in termini di non
computabilità dei periodi di attività lavorativa non coperti dal versamento dei
contributi, se prescritti, come meglio illustrato di seguito.
4.
Disciplina applicabile in caso di estinzione per decorso del termine
prescrizionale.
Affermata la durata quinquennale del termine di prescrizione della
contribuzione pensionistica dovuta alle casse gestite dall’ex Inpdap, si fa
presente che tale termine, analogamente a quanto accade per le altre forme
di assicurazione obbligatoria, decorre dalla data in cui il diritto può essere
fatto valere (art. 2935 c.c.), che per la contribuzione coincide con il giorno
in cui l’Istituto può esigere la contribuzione, ossia con la data di scadenza
del termine per effettuare il versamento (il 16 del mese successivo a quello al
quale la contribuzione si riferisce[v]).
A tal proposito, si rammenta che, con riferimento alle contribuzioni
pensionistiche in esame, a partire dal periodo di competenza gennaio 2005, vige
per i soggetti tenuti al versamento nei confronti dell’ex Inpdap l’obbligo di
presentazione della Denuncia Mensile Analitica, ai sensi dell’art. 44, comma 9,
del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre
2003, n. 326; tale obbligo, come noto, ha consentito all’ex Inpdap la
rilevazione della congruità tra le dichiarazioni contributive del datore di
lavoro e i versamenti effettuati e la conseguente contestazione di quanto
eventualmente non risultato congruo a seguito delle verifiche dell’Istituto
(ECA).
Nell’ottica del completamento del processo di integrazione delle prassi in
vigore presso il soppresso Inpdap con quelle vigenti presso l’Istituto e al
fine di garantire l’uniformità delle regole amministrative vigenti per tutti i
datori di lavoro, sia pubblici sia privati, tenuti all’assolvimento degli
obblighi informativi e contributivi nei confronti dell’INPS, si ribadisce
che i soggetti tenuti all’invio delle dichiarazioni contributive mensili per i
lavoratori assicurati presso le Casse delle gestioni pubbliche devono
effettuare il predetto adempimento esclusivamente attraverso il flusso
UniEmens, mediante la valorizzazione della lista PosPA.
Come noto, tale obbligo, previsto dalla circolare n. 105 del 7 agosto 2012,
sussiste a partire dal 1° novembre 2012; l’Istituto, pertanto, non riterrà
valide le dichiarazioni contributive relative sia alla contribuzione corrente,
sia di competenza dei periodi retributivi a partire da ottobre 2012, effettuate
con modalità diverse da quelle indicate, con le conseguenze del caso in termini
di accertamento e conseguente recupero del dovuto.
Riepilogati nei sensi suesposti gli obblighi ai quali sono tenuti i datori di
lavoro pubblici nei confronti dell’Istituto, in caso di mancato assolvimento
degli stessi e di decorso del termine di prescrizione quinquennale, il diritto
a riscuotere la contribuzione si estingue e l’Istituto è impossibilitato a
riceverla anche se l’adempimento avvenga in via spontanea da parte del
debitore, in applicazione dell’art. 3, commi 9 e 10 della L. n. 335/1995.
Per ciò che concerne, in particolare, le contribuzioni dovute alla
CPDEL, alla CPS, alla CPUG e alla CTPS, come già accennato al par. 3, ai sensi
dell’art. 31, comma 2 della L. n. 610/1952, gli enti datori di lavoro sono
tenuti a sostenere l’onere del trattamento di quiescenza, spettante per i periodi
di servizio utile prestato dal lavoratore e non assistiti dal corrispondente
versamento di contribuzione; la quantificazione del predetto onere avverrà
secondo le regole e i criteri di calcolo vigenti in materia di rendita
vitalizia ex art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che si ritiene
debbano essere mutuate per la fattispecie in esame, attesa la finalità che la
riserva costituita ai fini della rendita suddetta persegue; tale riserva
matematica, infatti, mira arealizzare il medesimo effetto dell’ormai non più
possibile adempimento dell’obbligo contributivo da parte di chi era tenuto
all’adempimento. In linea con quanto disposto dall’art. 31, comma 2 citato, in
tema di riparto dell’onere dell’intero trattamento di quiescenza tra datore di
lavoro pubblico e istituti previdenziali, l’onere del trattamento di quiescenza
relativo ai periodi di servizio per i quali sia stato tempestivamente
effettuato il versamento della relativa contribuzione è a carico dell’INPS.
Per gli iscritti alla CPDEL, alla CPS, alla CPUG e alla CTPS, la provvista, di
cui all’art. 31, comma 2, della legge n. 610/1952, finalizzata a finanziare
l’onere del trattamento di quiescenza spettante per i periodi di servizio utili
ai fini della prestazione non assistiti dal corrispondente versamento di
contribuzione, calcolata secondo le regole in materia di rendita vitalizia ex
art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, non versata dal datore di lavoro
inadempiente, sarà oggetto di recupero da parte dell’Istituto, anche in via coattiva,
secondo le consuete modalità.
Per le istruzioni relative alla prassi operativa applicabile alla fattispecie
in esame, si rimanda ad un successivo messaggio di dettaglio.
Per ciò che concerne, invece, la CPI, la non computabilità dei periodi di
attività lavorativa non coperti dal versamento di contributi, derivante
dall’espressa esclusione dal campo di applicazione dell’art. 31 citato e
l’impossibilità per l’Istituto di ricevere il versamento della contribuzione
prescritta, ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995, comportano
l’applicazione alla fattispecie in esame dell’art. 13 della L. n. 1338/1962[vi] e della facoltà ivi
prevista per il datore di lavoro di sanare gli effetti pregiudizievoli
cagionati al lavoratore con l’omissione del versamento di contribuzione, ormai
prescritta, richiedendo la costituzione di una rendita vitalizia.
Tale istituto, infatti, che presenta “connotati
di generalità ed astrattezza tali da renderla applicabile a tutte le forme
assicurative delle varie categorie di lavoratori che non hanno una posizione
attiva nel determinismo contributivo” (cfr. Corte Costituzionale n.
18/1995), risulta applicabile anche alla CPI, per la quale, a differenza della
CPDEL, della CPS, della CPUG e della CTPS, il legislatore non ha previsto una
disciplina speciale volta a regolare le fattispecie in esame.
Pertanto, per le contribuzioni dovute alla predetta cassa, si applicheranno le
disposizioni in materia di costituzione della rendita vitalizia ex art. 13
della L. n. 1338/1962.
Di conseguenza, per la CPI, l’aggiornamento della posizione assicurativa del
lavoratore, con conseguente liquidazione del trattamento di quiescenza
spettante, avverrà solo in seguito al versamento della riserva matematica
quantificata nei sensi suindicati, da parte del datore di lavoro ovvero, ai
sensi dell’art. 13, comma 5, della legge 1338/1962, da parte del lavoratore.
Per le istruzioni relative alla prassi operativa applicabile alla fattispecie
in esame, si rimanda ad un successivo messaggio di dettaglio.
Alla luce della portata innovativa dell’orientamento fornito con la presente
circolare, anche sulla base degli ulteriori chiarimenti forniti dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, e tenuto conto degli opportuni
adeguamenti ai quali i sistemi in uso presso gli enti e le pubbliche
amministrazioni dovranno essere necessariamente sottoposti, le disposizioni qui
fornite si applicano a far data dall’1 gennaio 2019.